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Bolzano e la lotta al gioco d’azzardo

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gioco d'azzardo bolzano

Chissà se la città di Bolzano ha assorbito il colpo della “famigerata sentenza del Tar” che ha dichiarato come la sua amministrazione abbia agito con una sorta di “abuso di potere” nei confronti del mondo del gioco d’azzardo pubblico e nei confronti della classifica dei migliori casino online. Evidentemente, questo non ha “toccato” sensibilmente chi gestisce la città e chi emette le varie ordinanze restrittive posto che, dopo le festività natalizie, si è ritornati alla “carica” nei confronti delle attività ludiche, confermando la validità della normativa provinciale in toto e sottolineando che la stessa non si pone “in contrasto né con l’art. 32 della Costituzione, né con i livelli minimi essenziali assistenziali, concernenti la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della ludopatia”.

Questa ultima precisazione viene sottolineata dallo stesso Tar di Bolzano (tanto richiamato in questi ultimi periodi) nella pronuncia effettuata rigettando in parte il ricorso del titolare di una sala giochi di Vipiteno (provincia di Bolzano) contro la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione di questo esercizio in quanto ubicato in un raggio di 300 metri da un ostello della gioventù e dalla biblioteca comunale.

Ma i Giudici ritengono improcedibile, per carenza di interesse, la parte del ricorso che richiede l’annullamento della delibera della Giunta provinciale del 12 marzo 2012 laddove si individuano i luoghi sensibili, che sono stati poi modificati. La sentenza del Tar conferma in questo caso il potere della Provincia di Bolzano di limitare l’installazione di apparecchiature di gioco nelle vicinanze dei luoghi sensibili in virtù del decreto Balduzzi. Distanza dai luoghi sensibili degli apparecchi di gioco che costituisce un vero e proprio principio fondamentale del decreto.

Anche il Trga di Trento in una sentenza del 2013 ha affermato che la distanza dai cosiddetti luoghi è uno dei principi fondamentali del citato decreto che vuole proteggere i luoghi di aggregazione di fasce vulnerabili “dall’ingresso del gioco d’azzardo pubblico” e, di conseguenza, questa proposta di gioco deve essere ad una distanza idonea ad arginare i richiami e le suggestioni che l’azzardo comporta insieme alla mera illusione di un “arricchimento” immediato che possa risolvere il proprio tenore di vita.

Per ultimo bisogna sottolineare che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Bolzano per quanto riguarda il contrasto della disciplina provinciale con l’art. 41 della Costituzione asserisce che l’individuazione di altri particolari siti sensibili deve essere espletata tenendo conto dell’impatto che le eventuali autorizzazioni rilasciate possono avere sul territorio e sulla sicurezza urbana nonché relativamente ai problemi collegati alla viabilità ed il disturbo della quiete pubblica.

Questa attività “istruttoria” che deve essere ben documentata e presentata non può assolutamente prescindere dalla collaborazione dei Comuni che sono i primi a dover constatare e verificare l’incidenza reale ed effettiva del gioco problematico sul territorio e sulle vlt. Insomma, in ogni caso, il Tar pretende con coscienza che la documentazione a sostegno delle ordinanze sia dettagliata, precisa e che le posizioni che vengono sottoposte per le decisioni ai Giudici siano corredate da una istruttoria corretta, pena il rigetto.

Per quello che riguarda le distanze dai luoghi sensibili, vanno assolutamente rispettate quelle inserite nei regolamenti comunali e regionali, in attesa che, magari, normative nazionali definiscano quale sia la “distanza ottimale” per poter aprire un’attività commerciale ludica: sperando di non dover attendere ancora molto. La pazienza del mondo-gioco comincia ad essere pochina…


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